Nel silenzio della politica nazionale passa una direttiva europea dell’EBA punitiva per commercianti e cittadini.
Si tratta del Regolamento UE n. 171/2018 sulle tecniche di regolamentazione che riguardano la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM, dove cambiano – per altro – anche i parametri per considerare il debitore inadempiente nei confronti delle banche.
Nuove regole Eba sul default dal 1° gennaio 2021
L’autorità bancaria Europea ha deciso di imporre un’ulteriore stretta al sistema bancario verso i cittadini e le imprese in “rosso”, senza tenere in debito conto il regime economico molto problematico che tutti quanti stanno attraversando.
Prendiamo quindi nota che, tra il silenzio generale, è già in vigore l’applicazione di una nuova nozione di credito deteriorato (o “default”) che identifica lo stato di inadempienza di un cliente verso la banca.
Quindi il 1° gennaio 2021 era il termine ultimo entro il quale banche e altri intermediari finanziari dovevano dare avvio all’applicazione dei nuovi criteri per la classificazione in default dei propri crediti e dei relativi debitori.
Come si diventa debitori
Un primo punto di partenza per entrare nel merito della nuova disciplina è quello della soglia di rilevanza degli inadempimenti.
Un’esposizione in arretrato (o sconfinata) è rilevante se è superiore a 500 euro e, allo stesso tempo, all’1% delle esposizioni verso la banca (per PMI, lavoratori autonomi e privati con esposizioni inferiori a un milione di euro, la soglia in valore assoluto è ridotta a 100 euro).
Il perdurare di tale inadempimento per più di 90 giorni consecutivi comporta l’automatica classificazione in default dell’esposizione e, con essa, del debitore (questa estensione non è automatica per le PMI con debiti fino a un milione).
Ad esempio, sarà considerata in default nei primi giorni di aprile 2021 una PMI che abbia un finanziamento di 10.000 euro residui e di cui lasci impagata fino ad allora la rata di 150 euro scadente il 31 dicembre 2020.
Anche se la PMI in parola avesse, per ipotesi, un fido per elasticità di cassa non utilizzato, la banca non potrà più considerarla adempiente in ragione di tale margine disponibile sulla diversa linea di credito, come invece possibile in base alla previgente definizione di default.
Il verdetto delle banche
Una seconda via che può portare la banca a considerare in default il debitore si ha quando la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore potrà adempiere regolarmente e integralmente alle proprie obbligazioni.
Occorre pertanto fare attenzione al proprio merito di credito, in quanto un peggioramento – ancorché in una situazione cd in “bonis” – potrebbe portare la banca a valutare il debitore come probabile inadempiente.
Ad esempio potrebbe trattarsi di un progressivo peggioramento del rapporto fra EBITDA e indebitamento da cui si desuma che i flussi di cassa della gestione caratteristica corrente non saranno più sufficienti per remunerare e rimborsare il debito.
Un tempismo perfetto per creare ulteriori preoccupazioni a tutti coloro i quali, piccoli commercianti, artigiani, partite iva, già sfiancati da questi continui lockdown, stanno facendo i salti mortali per continuare a mantenere viva la propria attività.
Il primo consiglio rimane quello di contattare la propria banca e cercare di stabilire un accordo che preveda l’emissione di un “warning” anticipato rispetto alla situazione di default prevista.
Walter Pilloni
Divulgatore ecologico
Consigliere Municipale Vince Genova